I l provvedimento apporta significative modifiche alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale e di Verifica di Assoggettabilità a VIA disciplinate nella Parte Seconda (Vas, Via e Ippc) del D. Lgs. n. 152/06.
1) Progetto di fattibilità: ai fini dei procedimenti di VIA, sarà sufficiente presentare elaborati progettuali con un livello informativo e di dettaglio equivalente a quello del “progetto di fattibilità” (come definito dall’articolo 23, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) o comunque con un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali.
2) Tempi: rivisitazione complessiva dei tempi per la conclusione dei procedimenti e introduzione di termini “perentori”, con conseguente responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile dei dirigenti, nonché la sostituzione amministrativa in caso di inadempienza;
3) Provvedimento unico in materia Ambientale: viene introdotta, per i progetti assoggettati a VIA Statale, la facoltà per il proponente di richiedere il rilascio di un provvedimento unico ambientale, che coordina e sostituisce tutti i titoli abilitativi o autorizzativi comunque riconducibili ai fattori “ambientali” utile per la realizzazione del progetto (Autorizzazione Integrata Ambientale, Autorizzazione Paesaggistica, Autorizzazione riguardante il Vincolo Idrogeologico, ecc…).
4) Provvedimento autorizzatorio unico regionale: viene introdotta, per i progetti assoggettati a VIA Regionale, l’obbligo per il proponente di presentare all’autorità competente Istanza di VIA (articolo 23, comma 1), allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto
5) Pre-screenig: introdotta la facoltà per il proponente, “per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV”, di richiedere all’autorità competente una valutazione preliminare del progetto al fine di individuare l’eventuale procedura da avviare;
6) Verifica di assoggettabilità a VIA: eliminazione dell’obbligo, per il proponente, di presentare gli elaborati progettuali (progetto preliminare o studio di fattibilità) in luogo dei quali sarà sufficiente presentare esclusivamente lo studio preliminare ambientale;
7) Specifiche tecniche elaborati VIA: il decreto legislativo va ad abrogare il D.P.C.M. 27/12/988, recante le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale (SIA), che viene sostituito dal nuovo Allegato VII alla Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006;
8) Modifiche Allegati Parte Seconda del D. Lgs. 152/06: inserimento ex novo dell’Allegato II-bis che individua le tipologie di progetti da sottoporre a Verifica di Assoggettabilità di competenza Statale; Inoltre si arricchisce l’elenco di progetti di cui Allegato II che individua le tipologie di progetti da sottoporre a VIA di competenza Statale.