Lo Studio Elisio è in grado di supportare il Cliente nelle procedure volte all’ottenimento delle seguenti Autorizzazioni / Nulla Osta / Pareri / Assensi di carattere Ambientale:


Valutazione di Incidenza, ai sensi dell' articolo 5 del DPR n. 357 del 1997

Tale autorizzazione deve essere richiesta qualora il progetto sia realizzato in corrispondenza di siti appartenenti alla “Rete Natura 2000”, designati ai sensi della direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat) e oggetto di una rigorosa tutela e conservazione degli habitat, delle specie animali e vegetali.
Inoltre, è necessario richiedere l’autorizzazione anche nel caso di progetti che pur sviluppandosi all’esterno delle suddette aree possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nei siti.

La procedura della Valutazione di Incidenza deve fornire una documentazione utile a individuare e valutare i principali effetti che un piano/progetto (o intervento) può avere sul sito appartenente alla Rete Natura 2000 considerato, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

La Valutazione viene svolta secondo i criteri illustrati nell’art. 6 del DPR n. 120 del 12 marzo 2003 (che ha sostituito l'art.5 del DPR n. 357 dell’8 settembre 1997) e nel documento dell’UE “Valutazione di piani e progetti aventi un’incidenza significativa sui siti della rete NATURA 2000 – Guida metodologica alle disposizioni dell’art. 6, par 3 e 4 della direttiva Habitat 92/43/CEE”.

Lo Studio di Incidenza, inoltre, viene redatto tenendo conto delle eventuali disposizioni con cui le Regioni hanno recepito le indicazioni nazionali e comunitarie in materia di Valutazione d’Incidenza. Infine, vengono presi come necessari riferimenti metodologici i seguenti documenti:

  • l’Allegato G “Contenuti della relazione per la Valutazione d’Incidenza di piani e progetti” del D.P.R. n. 357/1997 “Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
  • il documento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: “Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000” (redatto nell’ambito del progetto Life Natura LIFE99NAT/IT/006279 “Verifica della Rete Natura 2000 in Italia e modelli di gestione”);
  • il documento della Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea: “La gestione dei Siti della Rete Natura 2000 – Guida all’interpretazione dell’articolo 6 della direttiva “Habitat” 92/43/CEE”.

Lo Studio Elisio è in grado di predisporre la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni normative organizzando il lavoro secondo le seguenti fasi:

  • analisi preliminare cartografico-territoriale in funzione dell'area di studio;
  • raccolta documentazione bibliografica di settore (Carta Habitat e Schede Natura 2000), piani di settore e cartografia tematica sull'area di intervento;
  • eventuali indagini di campo e rilievi fotografici, qualora necessari;
  • valutazione delle interferenze in cui verranno analizzati i possibili impatti dell’opera su:
    • Componenti abiotiche
    • Componenti biotiche
    • Reti ecologiche
 

Valutazione di Incidenza, ai sensi dell' articolo 5 del DPR n. 357 del 1997

Tale autorizzazione deve essere richiesta qualora il progetto sia realizzato in corrispondenza di siti appartenenti alla “Rete Natura 2000”, designati ai sensi della direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat) e oggetto di una rigorosa tutela e conservazione degli habitat, delle specie animali e vegetali.
Inoltre, è necessario richiedere l’autorizzazione anche nel caso di progetti che pur sviluppandosi all’esterno delle suddette aree possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nei siti.

La procedura della Valutazione di Incidenza deve fornire una documentazione utile a individuare e valutare i principali effetti che un piano/progetto (o intervento) può avere sul sito appartenente alla Rete Natura 2000 considerato, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

La Valutazione viene svolta secondo i criteri illustrati nell’art. 6 del DPR n. 120 del 12 marzo 2003 (che ha sostituito l'art.5 del DPR n. 357 dell’8 settembre 1997) e nel documento dell’UE “Valutazione di piani e progetti aventi un’incidenza significativa sui siti della rete NATURA 2000 – Guida metodologica alle disposizioni dell’art. 6, par 3 e 4 della direttiva Habitat 92/43/CEE”.

Lo Studio di Incidenza, inoltre, viene redatto tenendo conto delle eventuali disposizioni con cui le Regioni hanno recepito le indicazioni nazionali e comunitarie in materia di Valutazione d’Incidenza. Infine, vengono presi come necessari riferimenti metodologici i seguenti documenti:

  • l’Allegato G “Contenuti della relazione per la Valutazione d’Incidenza di piani e progetti” del D.P.R. n. 357/1997 “Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
  • il documento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: “Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000” (redatto nell’ambito del progetto Life Natura LIFE99NAT/IT/006279 “Verifica della Rete Natura 2000 in Italia e modelli di gestione”);
  • il documento della Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea: “La gestione dei Siti della Rete Natura 2000 – Guida all’interpretazione dell’articolo 6 della direttiva “Habitat” 92/43/CEE”.

Lo Studio Elisio è in grado di predisporre la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni normative organizzando il lavoro secondo le seguenti fasi:

  • analisi preliminare cartografico-territoriale in funzione dell'area di studio;
  • raccolta documentazione bibliografica di settore (Carta Habitat e Schede Natura 2000), piani di settore e cartografia tematica sull'area di intervento;
  • eventuali indagini di campo e rilievi fotografici, qualora necessari;
  • valutazione delle interferenze in cui verranno analizzati i possibili impatti dell’opera su:
    • Componenti abiotiche
    • Componenti biotiche
    • Reti ecologiche

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), introdotta dal DPR 13 marzo 2013, n. 59

Tale autorizzazione, prevista per le piccole e medie imprese (come definite dal D.M. 18 aprile 2005) e per gli impianti non soggetti alla disciplina dell’AIA, deve essere richiesta qualora sia necessario chiedere il rilascio, Il rinnovo o l'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:

a) Autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) Comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;

c) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
d) Autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

f) Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;

g) Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

La documentazione di istanza di rinnovo dell’autorizzazione<

Lo Studio Elisio è in grado di predisporre la documentazione tecnica prevista dalle vigenti disposizioni normative per istanze relative a nuove autorizzazioni e/o rinnovi/modifiche di autorizzazioni esistenti, e fornisce supporto al Cliente nel corso dell’iter amministrativo e nei rapporti con gli Enti competenti.
 

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), introdotta dal DPR 13 marzo 2013, n. 59

Tale autorizzazione, prevista per le piccole e medie imprese (come definite dal D.M. 18 aprile 2005) e per gli impianti non soggetti alla disciplina dell’AIA, deve essere richiesta qualora sia necessario chiedere il rilascio, Il rinnovo o l'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:

a) Autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) Comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;

c) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
d) Autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

f) Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;

g) Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

La documentazione di istanza di rinnovo dell’autorizzazione<

Lo Studio Elisio è in grado di predisporre la documentazione tecnica prevista dalle vigenti disposizioni normative per istanze relative a nuove autorizzazioni e/o rinnovi/modifiche di autorizzazioni esistenti, e fornisce supporto al Cliente nel corso dell’iter amministrativo e nei rapporti con gli Enti competenti.

Analisi Vincolistica

L’obiettivo primario dell’Analisi Vincolistica è quello di fornire gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra un’opera in progetto e gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale.

Scopo dell’Analisi Vincolistica, pertanto, è mettere in luce la coerenza tra il progetto analizzato e gli indirizzi degli strumenti di pianificazione/programmazione vigenti per il territorio in esame e per i settori che hanno relazione diretta o indiretta con il progetto.

I risultati dell’analisi degli strumenti di Pianificazione e di Programmazione Territoriale in genere vengono descritti mediante elaborati grafici (ad esempio: Carta del Regime Vincolistico; Carta delle Aree Naturali Protette; ecc…), prodotti in scala adeguata rispetto alle caratteristiche dimensionali del progetto in esame, e Relazione Descrittiva che evidenzi eventuali criticità e/o interferenze.
 

Analisi Vincolistica

L’obiettivo primario dell’Analisi Vincolistica è quello di fornire gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra un’opera in progetto e gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale.

Scopo dell’Analisi Vincolistica, pertanto, è mettere in luce la coerenza tra il progetto analizzato e gli indirizzi degli strumenti di pianificazione/programmazione vigenti per il territorio in esame e per i settori che hanno relazione diretta o indiretta con il progetto.

I risultati dell’analisi degli strumenti di Pianificazione e di Programmazione Territoriale in genere vengono descritti mediante elaborati grafici (ad esempio: Carta del Regime Vincolistico; Carta delle Aree Naturali Protette; ecc…), prodotti in scala adeguata rispetto alle caratteristiche dimensionali del progetto in esame, e Relazione Descrittiva che evidenzi eventuali criticità e/o interferenze.

Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Chi intende realizzare interventi in zone del territorio soggette a tutela paesaggistica deve ottenere l’autorizzazione paesaggistica (D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”).
L’autorizzazione è un provvedimento che in genere viene emesso dal Comune territorialmente competente, previo parere favorevole della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, a seguito di presentazione di apposita domanda, secondo due diversi procedimenti:

  • procedimento in forma semplificata, per gli interventi di lieve entità, disciplinato dal D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31, pubblicato sulla G.U.n.68 del 22/03/2017 ed entrato in vigore dal 06/04/2017.
  • procedimento ordinario, disciplinato dall’art. 146 del D.Lgs 42/2004 ed in vigore dall’1 gennaio 2010;

L’autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato viene richiesta per gli interventi di lieve entità, dettagliatamente indicati nell’allegato B del D.P.R. 31/2017. Il tecnico professionista deve allegare la Documentazione Tecnica e una Relazione Paesaggistica in forma semplificata secondo il modello di cui all’Allegato D del D.P.R. 31/2017.

L’autorizzazione paesaggistica ordinariaviene richiesta per tutti gli interventi da realizzare in area soggetta a tutela non rientranti nel procedimento semplificato. Alla domanda deve essere allegata una dettagliata Relazione Paesaggistica del professionista, redatta secondo i criteri e con i contenuti indicati nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12/12/2005, che costituisce il riferimento essenziale per la verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi di progetto.

Lo Studio Elisio è in grado di predisporre la Documentazione Tecnica e una Relazione Paesaggistica prevista dalle vigenti disposizioni normative sia nel caso di Procedura semplificata, sia nel caso di Procedura ordinaria e fornisce supporto al Cliente nel corso dell’iter amministrativo e nei rapporti con gli Enti competenti.
 

Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Chi intende realizzare interventi in zone del territorio soggette a tutela paesaggistica deve ottenere l’autorizzazione paesaggistica (D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”).
L’autorizzazione è un provvedimento che in genere viene emesso dal Comune territorialmente competente, previo parere favorevole della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, a seguito di presentazione di apposita domanda, secondo due diversi procedimenti:

  • procedimento in forma semplificata, per gli interventi di lieve entità, disciplinato dal D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31, pubblicato sulla G.U.n.68 del 22/03/2017 ed entrato in vigore dal 06/04/2017.
  • procedimento ordinario, disciplinato dall’art. 146 del D.Lgs 42/2004 ed in vigore dall’1 gennaio 2010;

L’autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato viene richiesta per gli interventi di lieve entità, dettagliatamente indicati nell’allegato B del D.P.R. 31/2017. Il tecnico professionista deve allegare la Documentazione Tecnica e una Relazione Paesaggistica in forma semplificata secondo il modello di cui all’Allegato D del D.P.R. 31/2017.

L’autorizzazione paesaggistica ordinariaviene richiesta per tutti gli interventi da realizzare in area soggetta a tutela non rientranti nel procedimento semplificato. Alla domanda deve essere allegata una dettagliata Relazione Paesaggistica del professionista, redatta secondo i criteri e con i contenuti indicati nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12/12/2005, che costituisce il riferimento essenziale per la verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi di progetto.

Lo Studio Elisio è in grado di predisporre la Documentazione Tecnica e una Relazione Paesaggistica prevista dalle vigenti disposizioni normative sia nel caso di Procedura semplificata, sia nel caso di Procedura ordinaria e fornisce supporto al Cliente nel corso dell’iter amministrativo e nei rapporti con gli Enti competenti.

Terre e Rocce da Scavo

Sulla base della normativa di settore vigente, la corretta gestione delle Terre e Rocce da Scavo (TRS) richiede il rispetto di precisi requisiti che possono essere discriminati in funzione dei seguenti aspetti:

  • Destinazione finale dei materiali escavati:
    • Riutilizzo nello stesso sito di produzione;
    • Riutilizzo in un sito diverso rispetto a quello di produzione;
    • Smaltimento come rifiuti e conferimento a discarica o ad impianto di recupero autorizzato;
  • Volumi di terre e rocce da scavo movimentate:
    • cantieri di piccole dimensioni – Volumi di TRS inferiori a 6.000 m2;
    • cantieri di grandi dimensioni – Volumi di TRS superiori a 6.000 m2;
    • Assoggettamento o meno del progetto alle procedure di VIA e/o AIA;
    • Presenza o meno, nelle aree interessate dal progetto, di siti inquinati e/o soggetti a bonifica.
Lo Studio Elisio, in funzione delle suddette casistiche, è in grado di individuare la procedura idonea per lacorretta gestione delle TRS e di predisporre tutta la documentazione tecnica prevista dalle vigenti disposizioni normative.
 

Terre e Rocce da Scavo

Sulla base della normativa di settore vigente, la corretta gestione delle Terre e Rocce da Scavo (TRS) richiede il rispetto di precisi requisiti che possono essere discriminati in funzione dei seguenti aspetti:

  • Destinazione finale dei materiali escavati:
    • Riutilizzo nello stesso sito di produzione;
    • Riutilizzo in un sito diverso rispetto a quello di produzione;
    • Smaltimento come rifiuti e conferimento a discarica o ad impianto di recupero autorizzato;
  • Volumi di terre e rocce da scavo movimentate:
    • cantieri di piccole dimensioni – Volumi di TRS inferiori a 6.000 m2;
    • cantieri di grandi dimensioni – Volumi di TRS superiori a 6.000 m2;
    • Assoggettamento o meno del progetto alle procedure di VIA e/o AIA;
    • Presenza o meno, nelle aree interessate dal progetto, di siti inquinati e/o soggetti a bonifica.
Lo Studio Elisio, in funzione delle suddette casistiche, è in grado di individuare la procedura idonea per lacorretta gestione delle TRS e di predisporre tutta la documentazione tecnica prevista dalle vigenti disposizioni normative.

Autorizzazione Unica per impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti, ai sensi dell’articolo 208 del D.Lgs. 152/2006

L'Autorizzazione unica è rilasciata per la realizzazione e la gestione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti non soggetti ad AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) e alle procedure semplificate di cui agli articoli 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006.

Il soggetto che intende realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero dei rifiuti, anche pericolosi, deve presentare apposita domanda all’Autorità Competente (individuata sulla base della Normativa Regionale), allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute, di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Se l'impianto è soggetto alla valutazione di valutazione di impatto ambientale, alla domanda deve altresì essere allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente a tele valutazione.

La procedura prevista dall'art. 208 si applica anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata.

L’istruttoria della domanda finalizzata al rilascio dell’autorizzazione unica è svolta nell'ambito della conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 152/2006 e si conclude con l'emanazione del provvedimento finale contenente le condizioni e le prescrizioni per la realizzazione e la gestione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti o con il diniego dell'autorizzazione.

Lo Studio Elisio è in grado di predisporre tutta la documentazione tecnica prevista dalle vigenti disposizioni normative per realizzare un nuovo impianto di gestione rifiuti e/o apportare modifiche ad un impianto esistente, e fornisce supporto al Cliente nel corso dell’iter amministrativo e nei rapporti con gli Enti competenti.
 

Autorizzazione Unica per impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti, ai sensi dell’articolo 208 del D.Lgs. 152/2006

L'Autorizzazione unica è rilasciata per la realizzazione e la gestione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti non soggetti ad AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) e alle procedure semplificate di cui agli articoli 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006.

Il soggetto che intende realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero dei rifiuti, anche pericolosi, deve presentare apposita domanda all’Autorità Competente (individuata sulla base della Normativa Regionale), allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute, di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Se l'impianto è soggetto alla valutazione di valutazione di impatto ambientale, alla domanda deve altresì essere allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente a tele valutazione.

La procedura prevista dall'art. 208 si applica anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata.

L’istruttoria della domanda finalizzata al rilascio dell’autorizzazione unica è svolta nell'ambito della conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 152/2006 e si conclude con l'emanazione del provvedimento finale contenente le condizioni e le prescrizioni per la realizzazione e la gestione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti o con il diniego dell'autorizzazione.

Lo Studio Elisio è in grado di predisporre tutta la documentazione tecnica prevista dalle vigenti disposizioni normative per realizzare un nuovo impianto di gestione rifiuti e/o apportare modifiche ad un impianto esistente, e fornisce supporto al Cliente nel corso dell’iter amministrativo e nei rapporti con gli Enti competenti.